Approvazione
Art. 51
Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
- c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo;
- d)convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attivita';
- e)sottoscrive gli atti della Regione;
- f)soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno e' preposto;
- g)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h)presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonche' una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale;
- i)esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
