Il Presidente della Giunta:

  • a)rappresenta la Regione;
  • b)promulga le leggi ed i regolamenti regionali;
  • c)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultimo;
  • d)convoca e presiede la Giunta regionale, ne fissa l'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attivita';
  • e)sottoscrive gli atti della Regione;
  • f)soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno e' preposto;
  • g)ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti all'autorita' giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
  • h)presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonche' una relazione sull'attivita' dell'amministrazione regionale;
  • i)esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art51 · fonte su Normattiva