Il controllo sugli atti degli Enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito nei modi previsti dalla legge dello Stato, con modalita' e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo che ha sede nel capoluogo della Regione, esercita il controllo sugli atti delle Province e coordina l'attivita' delle sezioni decentrate per gli atti dei Comuni e degli altri Enti locali. La legge regionale fissa il numero e l'ubicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza. Sino all'entrata in vigore della legge regionale, lo organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali della Regione. I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimita', degli atti. La legge per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, puo' prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli Enti, deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni. I controlli sostitutivi sugli Enti locali, sinche' e in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dalla Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art43 · fonte su Normattiva