Art. 63
[1]Controllo sugli Enti locali
[2]Il controllo sugli atti di tutti gli Enti locali e' esercitato dalla Regione in forma decentrata, nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi autonomistici della Costituzione. Il controllo riguarda la legittimita' degli atti, e, nei casi determinati dalla legge, secondo le norme, regionali di attuazione della stessa, il merito. Il controllo di merito si esprime mediante richiesta motivata agli Enti di riesaminare le loro deliberazioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
