Art. 10
Il Consiglio si riunisce dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 dicembre su convocazione del suo Presidente. Il Consiglio inoltre si riunisce in qualsiasi periodo dell'anno su convocazione del suo Presidente o su iniziativa del Presidente della Giunta, o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione. Si riunisce altresi' su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questi riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa, che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Il Consiglio e' convocato dal suo Presidente non oltre 15 giorni dalla richiesta di convocazione con preavviso di almeno 5 giorni, al domicilio dei Consiglieri e con la specificazione dell'ordine del giorno indicato dai richiedenti. In caso di comprovata urgenza, la convocazione puo' aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
