Art. 13
Il Consiglio e' convocato dal Presidente. L'ordine del giorno e' pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima. Esso si riunisce dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 ottobre al 31 dicembre. Il Consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:
- a)per iniziativa del suo Presidente;
- b)su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno otto consiglieri. In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui e' pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verra' disposta dal Vice Presidente, di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente. In caso di comprovata urgenza la convocazione puo' aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore. Si riunisce, altresi', su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
