Art. 18
[1]Commissioni consiliari
[2]Il Consiglio regionale istituisce Commissioni permanenti o temporanee su oggetti determinati composte in relazione all'entita' numerica dei gruppi secondo le norme del Regolamento. Ogni Consigliere ha diritto di far parte di almeno una Commissione e puo' partecipare ai lavori di tutte le Commissioni con diritto di parola. Ogni gruppo non rappresentato in una Commissione ha diritto di far partecipare ai lavori un suo Consigliere con diritto di proposta. Il Presidente e i componenti la Giunta hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire, con diritto di parola, alle sedute delle Commissioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
