Art. 14
Il regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione o la composizione delle Commissioni consiliari permanenti. Il Presidente della Giunta, gli assessori e ciascun consigliere possono partecipare con diritto di parola e di proposte, ai lavori delle Commissioni permanenti. Alle Commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di legge, di regolamento e di deliberazione di competenza del Consiglio, nonche', per il parere preventivo, i provvedimenti della Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali. Le Commissioni possono disporre consultazioni con rappresentanze di enti locali, di sindacati, di associazioni, di gruppi e singoli cittadini. Le Commissioni deliberano a maggioranza, purche' sia presente almeno la meta' dei componenti. Prima dell'esame delle proposte di legge d'iniziativa popolare o di enti locali, la Commissione dovra' ascoltare i rappresentanti dei firmatari e degli enti locali medesimi, secondo le norme del regolamento. Le Commissioni presentano sulla materia di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono opportune o che dal Consiglio medesimo siano richieste, procurandosi a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori competenti, informazioni, notizie e documenti. Hanno inoltre facolta' di richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli assessori per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in rapporto alle materie della loro singola competenza; nonche', previa comunicazione al Presidente della Giunta, l'intervento dei titolari degli uffici della amministrazione regionale e di enti dipendenti dalla Regione. Le Commissioni, in seduta non pubblica, hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto di ufficio. Possono altresi' chiedere al Presidente della Giunta ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi ed all'attuazione data a mozioni, a risoluzioni e ad ordini del giorno approvati dal Consiglio o accettati dalla Giunta. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare, d'intesa con il Presidente del Consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla attivita' del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche commissioni speciali. Commissioni speciali possono essere altresi' costituite, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attivita' amministrativa della Regione. Il regolamento del Consiglio determina le modalita' della audizione di rappresentanze di enti locali, di sindacati, di gruppi, di associazioni, di singoli cittadini.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
