Art. 16
I consiglieri si costituiscono in Gruppi. L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e, in conformita' alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilita' dei locali, personale e servizi e assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
