Art. 37
I Comuni della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti che li interessano. Le interrogazioni dei Comuni sono depositate alla Presidenza del Consiglio regionale, che le trasmette alla Giunta. Ove il Comune interrogante chieda alla Giunta risposta scritta, questa gli e' direttamente trasmessa dalla Giunta; ove chieda risposta orale, questa e' data dalla Giunta di fronte alla Commissione consiliare competente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
