[1]Interrogazioni degli enti locali

[2]Gli enti locali della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale o alla Giunta per chiedere informazioni su provvedimenti che li riguardano. Alla tempestiva risposta provvedono, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente e il Presidente della Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;341~art66 · fonte su Normattiva