Art. 66
[1]Interrogazioni degli enti locali
[2]Gli enti locali della Regione possono rivolgere interrogazioni al Consiglio regionale o alla Giunta per chiedere informazioni su provvedimenti che li riguardano. Alla tempestiva risposta provvedono, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza, sentita la Commissione consiliare competente e il Presidente della Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
