Art. 65
[1]Interrogazioni degli enti locali
[2]La Giunta determina le attribuzioni e le competenze assegnate agli uffici degli enti di cui intende avvalersi e stabilisce l'onere finanziario derivante alla Regione, precisando l'ammontare delle voci che concorrono a formarlo. I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le interrogazioni sono depositate presso la Presidenza del Consiglio che le trasmette alla Giunta. Le risposte della Giunta sono rese per iscritto e ne e' data comunicazione al Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
