Art. 57
I Comuni e le Province della Regione possono rivolgere interrogazioni e petizioni al Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza le sottopone alla Commissione consiliare competente e da' risposta scritta agli enti richiedenti. I Comuni e le Province della Regione possono chiedere informazioni alla Giunta su provvedimenti che li riguardano, anche in corso di formazione. Le richieste vengono presentate al Presidente della Giunta, il quale provvede a dare tempestiva risposta secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
