La Regione assume la politica di piano come metodo come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. La Regione partecipa come soggetto autonomo alla Programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari. Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti delle altre organizzazioni sociali.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art6 · fonte su Normattiva