Art. 6
La Regione assume la politica di piano come metodo come impegno democratico di intervento, in concorso con lo Stato e con gli enti locali, nell'attivita' economica pubblica e privata, per indirizzarla e coordinarla a fini sociali. La Regione partecipa come soggetto autonomo alla Programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani, generali e settoriali, e rileva i dati necessari. Essa assicura, nella formazione e nell'attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli enti locali, dei sindacati dei lavoratori autonomi e dipendenti delle altre organizzazioni sociali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
