Art. 46
La legge regionale determina l'assetto del territorio, gli strumenti della programmazione regionale, ne disciplina le procedure e gli organi, informandosi a principi e metodi che assicurino, anche su basi comprensoriali, il concorso degli Enti locali e l'autonomo apporto delle organizzazioni sindacali e delle altre formazioni sociali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
