Art. 47
[1]Stato giuridico ed economico del personale
[2]La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta organica del personale in conformita' ai principi fissati nello Statuto e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per l'inquadramento del personale proveniente dalle Amministrazioni dello Stato e da altri Enti, nonche' degli uffici e relativo personale trasferiti dallo Stato. Il personale della Regione e' inserito in un unico ruolo organico e si distingue esclusivamente per qualifiche corrispondenti alle singole attribuzioni e responsabilita', ed e' assunto mediante pubblico concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge regionale limitatamente al personale esecutivo ed ausiliare. A parita' o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento economico. La legge regionale puo' stabilire che il personale addetto ad incarichi speciali che richiedano particolari competenze professionali e organizzative venga incaricato a condizioni stabilite contrattualmente per periodi determinati. La Regione cura la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
