[1]Enti ed aziende regionali.

[2]La Regione puo' con legge istituire enti od aziende regionali per attivita' e servizi che, per la loro particolare natura e dimensione, non possono essere delegati ad enti locali. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e di controllo su tali enti ed aziende anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. Le delibere degli organi amministrativi degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione sono trasmesse al Consiglio regionale. Nella nomina degli amministratori degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti e societa', a partecipazione regionale, e' assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza della minoranza consiliare. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e' equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diverse disposizioni di leggi istitutive. Il Consiglio approva i bilanci di previsione degli enti, aziende ed altre forme di organizzazione dipendenti dalla Regione nei termini e nella forma previsti dalla legge regionale e ratifica i conti consuntivi.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art69 · fonte su Normattiva