Art. 14
[1]Elezione dell'Ufficio di presidenza
[2]Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione a scrutinio segreto del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari. Alla elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari del Consiglio regionale si procede con tre votazioni separate, in modo da assicurare comunque la rappresentanza della minoranza. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione e' sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parita' dei voti, si procede ad una votazione di ballottaggio ed e' proclamato eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. Per la elezione dei Vice Presidenti ciascun consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti prevale l'eta'. Analogamente si procede per l'elezione dei Segretari. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Nel caso di cessazione dall'ufficio per qualsiasi causa di uno dei due Vice Presidenti o di uno dei due Segretari, si procede a nuova elezione rispettivamente di entrambi i Vice Presidenti o di entrambi i Segretari, i quali durano in carica fino al rinnovo dell'Ufficio di presidenza. Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite a norma dell'articolo 18 del presente Statuto e del regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
