Art. 24
[1]Presidenza provvisoria
[2]Il Consiglio regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione e' effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviare almeno cinque giorni prima della seduta. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal Consigliere piu' anziano di eta', le funzioni di Segretario sono assolte dai due Consiglieri piu' giovani di eta'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
