[1]Presidenza provvisoria

[2]Il Consiglio regionale si riunisce non oltre i venti giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione e' effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviare almeno cinque giorni prima della seduta. La presidenza provvisoria del Consiglio e' assunta dal Consigliere piu' anziano di eta', le funzioni di Segretario sono assolte dai due Consiglieri piu' giovani di eta'.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art24 · fonte su Normattiva