Art. 13
[1]Convocazione del Consiglio
[2]Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre. Si riunisce inoltre per iniziativa del suo Presidente, ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di dieci Consiglieri o di tre Presidenti di gruppo. Il Consiglio e' convocato dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno in conformita' al programma dei lavori, fissato ai sensi dell'articolo seguente. Il Regolamento disciplina le modalita' di convocazione del Consiglio da parte dei richiedenti nel caso in cui il Presidente non provveda alla convocazione richiestagli.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
