[1]Elezione della Giunta

[2]Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva. La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art21 · fonte su Normattiva