Art. 21
[1]Elezione della Giunta
[2]Il Presidente e i componenti della Giunta regionale sono eletti congiuntamente dal Consiglio regionale nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti nella prima seduta dopo le elezioni o in quella successiva. La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti sono i componenti della Giunta regionale da eleggere, presentate da non meno di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottanti e adottati.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
