[1]Ordinaria amministrazione

[2]La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art27 · fonte su Normattiva