Approvazione
Art. 27
[1]Ordinaria amministrazione
[2]La Giunta ed il suo Presidente, in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, o alla scadenza del Consiglio, provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
