Art. 43
La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca e la presa d'atto da parte del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
