La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca, l'accettazione delle dimissioni, o il voto negativo del Consiglio sulla proposta condizionata di cui all'art. 51, la Giunta e il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione sino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art49 · fonte su Normattiva