Art. 19
La Giunta ed il suo Presidente rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca o il voto del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
