Approvazione
Art. 37
[1]Ordinaria amministrazione
[2]In caso di dimissioni della Giunta e alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente e la Giunta restano in carica per la ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
