[1]Ordinaria amministrazione

[2]In caso di dimissioni della Giunta e alla scadenza o in caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente e la Giunta restano in carica per la ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art37 · fonte su Normattiva