Art. 29
[1]Modalita' di sostituzione del Presidente o della Giunta
[2]Quando, su invito motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio regionale e' invitato a sostituire il Presidente della Giunta o la Giunta per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, il Consiglio regionale e' convocato entro quindici giorni dall'invito per provvedere alla sostituzione. Nell'ipotesi della cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per qualsiasi causa, il Consiglio e' convocato entro quindici giorni per l'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
