Il Presidente del Consiglio regionale cui sia stato rivolto l'invito a sostituire la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, deve disporre la convocazione del Consiglio in via straordinaria entro cinque giorni, fissando la seduta tra il decimo e quindicesimo giorno dall'arrivo dell'invito stesso.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art52 · fonte su Normattiva