Approvazione
Art. 30
[1]Il Presidente della Giunta
[2]Il Presidente della Giunta:
- a)rappresenta la Regione;
- b)promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c)indice i referendum previsti dallo Statuto;
- d)dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale;
- e)convoca e presiede la Giunta;
- f)sottoscrive gli atti della Regione;
- g)sovrintende agli uffici e servizi regionali, coordinando l'attivita' collegiale dei componenti della Giunta;
- h)rappresenta la Regione in giudizio;
- i)promuove davanti alle autorita' giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo riferirne alla Giunta nella prima seduta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
