Art. 46
Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio regionale tramite il Commissario del Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso il Consiglio, a norma di legge, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume ai sensi del comma primo dell'articolo 127 della Costituzione, la responsabilita' del rifiuto di provvedere alla sostituzione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
