Approvazione
Art. 32
[1]Iniziativa legislativa
[2]L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
