[1]Iniziativa legislativa

[2]L'iniziativa delle leggi regionali appartiene alla Giunta, a ciascun consigliere, agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, a ciascun Consiglio provinciale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art32 · fonte su Normattiva