Art. 54
L'iniziativa delle leggi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque ed a ciascun Consiglio provinciale. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli. Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno quindicimila elettori. Le ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
