Art. 49
[1]Iniziativa legislativa e regolamentare
[2]L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali appartiene a ciascun Consigliere regionale e alla Giunta, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, ai singoli Consigli provinciali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila. Tale iniziativa e' esercitata mediante la presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei progetti redatti in articoli che possono essere illustrati secondo le modalita' fissate dal Regolamento.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
