Art. 40
- L'iniziativa delle leggi regionali, mediante la presentazione di una proposta di legge redatta in articoli, spetta: - a ciascun consigliere regionale; - alla Giunta regionale; - ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque; - a ciascun Consiglio provinciale; - agli elettori della Regione in numero non inferiore a duemila; - alle organizzazioni regionali confederali dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con proposta sottoscritta da almeno duemila elettori. Le proposte di legge di iniziativa della Giunta sono sottoscritte dal Presidente. La presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare e' regolata in conformita' all'articolo 63 del presente Statuto. La verifica della regolarita' delle proposte di legge e' di competenza del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
