[1]Conto consuntivo

[2]Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta alla Presidenza del Consiglio il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente che e' approvato con legge entro il 30 giugno. Con il conto consuntivo il Presidente della Giunta presenta una relazione sulla attivita' dell'amministrazione nell'esercizio decorso e sullo stato di attuazione del programma economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Gli enti ed aziende dipendenti dalla Regione sono tenuti a redigere un bilancio consuntivo, da esaminare ed approvare unitamente al conto consuntivo della Regione. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate o per le quali la Regione si sia avvalsa dei loro uffici. La Giunta trasmette, inoltre, al Consiglio il consuntivo di cassa alla fine di ogni quadrimestre. L'avanzo e il disavanzo eventualmente risultanti dal conto consuntivo vanno inseriti nello stato di previsione dell'esercizio successivo.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art55 · fonte su Normattiva