Art. 52
Il conto consuntivo e' presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' approvato con legge regionale entro il 30 giugno. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione ed e' redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente e nelle forme previste da legge regionale. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti e aziende a partecipazione regionale, nonche' le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni, ad essi delegate dalla Regione, o per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici. La Giunta regionale trasmette al Consiglio, al termine di ogni trimestre, il consuntivo di cassa. Il Consiglio regionale puo' nominare un Commissario agli enti istituiti o dipendenti dalla Regione per la presentazione del bilancio e del conto consuntivo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
