Art. 11
[1]Potesta' amministrativa
[2]La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa, salvo quelle di interesse esclusivamente locale attribuite alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali. La Regione esercita altresi' funzioni amministrative nelle materie ad essa delegate con legge dello Stato. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nelle regioni di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti e la Giunta regionale. Nei casi previsti dagli ultimi due commi, l'onere delle relative spese sara' a carico dello Stato.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
