[1]Mutui, obbligazioni e partecipazioni

[2]La Regione puo' contrarre mutui ed emettere obbligazioni al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' per assumere partecipazioni in societa', finanziarie regionali, costituite per il perseguimento degli obiettivi e finalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art15 · fonte su Normattiva