Art. 15
[1]Mutui, obbligazioni e partecipazioni
[2]La Regione puo' contrarre mutui ed emettere obbligazioni al fine di provvedere a spese di investimento, nonche' per assumere partecipazioni in societa', finanziarie regionali, costituite per il perseguimento degli obiettivi e finalita' di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente Statuto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
