Le entrate della Regione sono costituite:

  • a)dai redditi del suo patrimonio;
  • b)dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
  • c)dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
  • d)dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
  • e)dai contributi speciali previsti dal terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione;
  • f)da ogni altro eventuale contributo, provento od entrata.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art50 · fonte su Normattiva