Art. 16
[1]Bilancio e conto consuntivo
[2]L'anno finanziario della Regione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. La Regione approva con legge entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno di ciascun anno il conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
