Art. 29
[1]Validita' delle deliberazioni
[2]Le deliberazioni del Consiglio sono valide sempre che sia presente la meta' piu' uno dei Consiglieri in carica. Tranne i casi in cui sia prevista dal presente Statuto o dal regolamento una maggioranza speciale, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
