[1]Sessioni straordinarie

[2]Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta l'Ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art28 · fonte su Normattiva