Art. 28
[1]Sessioni straordinarie
[2]Il Consiglio si riunisce, inoltre, ogni qualvolta l'Ufficio di presidenza lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della Giunta regionale o di un quinto dei Consiglieri in carica. In tali casi il Presidente del Consiglio procede alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
