Art. 3
[1]Autonomia, partecipazione e decentramemto
[2]La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini. La Regione esercita la propria autonomia realizzando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla attivita' politica, economica e sociale della comunita' regionale. La Regione riconosce tale partecipazione come elemento fondamentale e qualificante della propria autonomia. La Regione promuove le autonomie locali ed informa la propria attivita' legislativa, regolamentare ed amministrativa alle esigenze del piu' ampio decentramento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
