Art. 31
L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta, a ciascun consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia a non meno di tre Consigli comunali, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli. Le ulteriori modalita' per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei Consigli comunali e provinciali sono stabilite da apposita legge regionale.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
