Art. 52
[1]Partecipazione dei proponenti
[2]La Regione, nei modi stabiliti con legge regionale agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa popolare. Delegazioni di cittadini o dei Consigli provinciali o dei Consigli comunali proponenti sono ascoltate dalla Commissione consiliare.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
