Art. 65
La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto d'iniziativa. Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalita' e i limiti previsti dal Regolamento del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
