Art. 57
La Regione, nei modi stabiliti dalla legge regionale, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa. I soggetti legittimati a presentare le proposte di iniziativa popolare possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale. Le commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte delegazioni dei presentatori, con le modalita' e i limiti previsti dal regolamento del Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
