[1]Controlli sugli enti locali

[2]Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito secondo la legge dello Stato, con modalita' e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi di Comuni e degli enti locali a carattere comunale e dei loro consorzi e' svolto in forma decentrata da sezioni dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei capoluoghi di provincia. I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimita' degli atti. La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, puo' prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. I controlli sostitutivi sugli enti locali, ivi compresi i controlli sugli organi sinche' ed in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art62 · fonte su Normattiva