Art. 62
[1]Controlli sugli enti locali
[2]Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, e' esercitato da un organo della Regione, costituito secondo la legge dello Stato, con modalita' e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni, dei consorzi di Comuni e degli enti locali a carattere comunale e dei loro consorzi e' svolto in forma decentrata da sezioni dell'organo di cui al precedente comma aventi sede nei capoluoghi di provincia. I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimita' degli atti. La legge, per gli atti fondamentali dei Comuni e delle Province, puo' prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. I controlli sostitutivi sugli enti locali, ivi compresi i controlli sugli organi sinche' ed in quanto previsti dalle leggi, sono esercitati dal Consiglio regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
