Art. 54
Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato dalla Regione nei modi fissati con legge regionale in armonia con i principi della Costituzione. L'organo regionale di controllo svolge le sue funzioni in conformita' dell'articolo 130 della Costituzione, rispettivamente nel capoluogo della Regione per gli atti delle Province e degli enti a carattere regionale e provinciale e nel capoluogo di ogni singola Provincia per gli atti dei Comuni e degli altri enti locali. La legge regionale potra' prevedere un ulteriore decentramento dell'organo regionale di controllo.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
