Approvazione
Art. 13
La Regione adotta iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attivita' culturali ed a quelle sportive dilettantistiche; - favorisce l'associazionismo giovanile e promuove l'istituzione di servizi sociali della gioventu'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
