Art. 12
La Regione considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia; - cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche, dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle risorse idrotermali; - promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e alberghieri.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
