La Regione considera il turismo una componente essenziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia; - cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeologiche, dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle risorse idrotermali; - promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e alberghieri.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art12 · fonte su Normattiva